Parcheggi pertinenziali e volumetria: cosa dice oggi la giurisprudenza (Aggiornamento 2026)
La questione del computo della volumetria e delle distanze tra edifici continua a essere centrale nella progettazione edilizia. Una regola ormai consolidata, confermata negli anni dalla giurisprudenza amministrativa, è che:
-
i balconi rilevano nel calcolo delle distanze tra costruzioni
-
i parcheggi pertinenziali, anche se realizzati in deroga, non concorrono alla volumetria dell’edificio
Questi principi, già affermati dal TAR Campania con la sentenza n. 506/2014, sono oggi pienamente confermati e applicati in tutta Italia.
1. Balconi e distanze tra costruzioni
Secondo la giurisprudenza consolidata:
-
i balconi di apprezzabile profondità e ampiezza sono considerati corpi di fabbrica
-
quindi devono essere computati nel calcolo delle distanze tra edifici
-
fanno eccezione solo gli aggetti minimi, con funzione puramente decorativa o di modesta sporgenza
Il principio è coerente con l’art. 873 c.c. e con le norme tecniche comunali: ciò che aumenta la percezione volumetrica dell’edificio deve essere considerato ai fini delle distanze.
2. Parcheggi pertinenziali: niente volumetria
Il TAR Campania ha ribadito un principio fondamentale:
I parcheggi pertinenziali, anche se realizzati in deroga agli strumenti urbanistici, non concorrono alla volumetria dell’edificio.
Questo vale per:
-
parcheggi interrati
-
parcheggi al piano terra
-
parcheggi realizzati ai sensi dell’art. 9 della Legge 122/1989 (Legge Tognoli)
-
parcheggi previsti come pertinenze obbligatorie
La ratio è chiara: i parcheggi sono volumi tecnici e non generano carico urbanistico aggiuntivo.
3. Parcheggi in deroga: cosa è consentito oggi
La normativa attuale consente:
-
la realizzazione di parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici
-
la costruzione nel sottosuolo o al piano terra
-
la non computabilità ai fini della volumetria e della superficie utile
-
la possibilità di realizzarli anche in aree vincolate, se compatibili con le norme paesaggistiche
Il Comune non può negare il titolo edilizio per motivi volumetrici se il parcheggio è pertinenziale e conforme alla normativa.
4. Il principio applicato ai titoli edilizi
La giurisprudenza è chiara:
-
se la volumetria eccede solo perché il Comune ha conteggiato i parcheggi, il diniego è illegittimo
-
i parcheggi non devono essere sommati alla cubatura residenziale
-
eventuali permessi di costruire rilasciati in violazione delle distanze devono essere annullati
-
la volumetria realizzabile deve essere calcolata al netto dei parcheggi pertinenziali
5. Perché questo principio è importante nel 2026
Per progettisti, imprese e privati, la corretta interpretazione della volumetria è fondamentale:
-
evita dinieghi illegittimi
-
consente di sfruttare appieno le potenzialità edificatorie
-
permette di progettare parcheggi senza penalizzare la cubatura
-
riduce il rischio di contenziosi con il Comune
-
garantisce conformità ai regolamenti edilizi e alle norme sulle distanze
In un contesto di rigenerazione urbana e densificazione controllata, la distinzione tra volumi tecnici e volumi residenziali è essenziale.
Conclusione
Nel 2026 il principio è chiaro e consolidato:
-
i balconi rilevano nelle distanze
-
i parcheggi pertinenziali non fanno volumetria
-
le deroghe per i parcheggi sono pienamente legittime
-
i Comuni non possono conteggiare i parcheggi nella cubatura complessiva
Si tratta di regole fondamentali per chi progetta, costruisce o richiede un titolo edilizio.
