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Recupero abitativo sottetti

Regione Campania, nella Finanziaria 2013 novità per il recupero dei sottotetti.

 

Riportiamo Notizia da Italia News.it

 

“ NOVITA’ per il recupero dei SOTTOTETTI in ABITAZIONI”.

 

 

 

      Con il via libera alla manovra Finanziaria 2013 il Consiglio regionale della Campania modifica

 

la normativa sul recupero a fini abitativi dei sottotetti.

 

Ad annunciarne le interessanti ricadute per il territorio è il consigliere regionale Giovanni Baldi.

 


“Abbiamo approvato nella nuova Finanziaria un’importante modifica all’art. 3 della legge regionale

 

n° 15 del 2000. Il recupero abitativo dei sottotetti sarà permesso in caso di altezza media interna di

 

due metri e venti centimetri e con una altezza minima della parete di un metro e quaranta.

 

   

 

    Precedentemente l’altezza media richiesta era di due metri e quaranta centimetri.

 

    Questa modifica permetterà sicuramente di incrementare le superfici recuperabili ad esigenze abitative”.
Queste le modifiche integrali introdotte dalla Finanziaria alla legge 15/2000:
“144) Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente

 

legge è ammesso alle condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15.
145) Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda,

 

non può essere inferiore a metri 2,20.

 

      In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete

 minima non può essere inferiore a metri 1,40.

 

Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media

 

interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio

 di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio.

 

      In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

 

     Per i locali con i soffitti a volta l’altezza media è calcolata  come media aritmetica tra l’altezza

 

dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza

 

fino al 5 per cento.”.

 

 

 

   Lo studio tecnico e’ a disposizione per quei committenti che vogliono intraprendere una pratica inerente la trasformazione di un sottotetto esistente, in un appartamento per civile abitazione.