Recupero abitativo sottetti
Regione Campania, nella Finanziaria 2013 novità per il recupero dei sottotetti.
Riportiamo Notizia da Italia News.it
“ NOVITA’ per il recupero dei SOTTOTETTI in ABITAZIONI”.
Con il via libera
alla manovra Finanziaria 2013 il Consiglio regionale della Campania modifica
la
normativa sul recupero a fini abitativi dei sottotetti.
Ad annunciarne le interessanti ricadute per il
territorio è il consigliere regionale Giovanni Baldi.
“Abbiamo approvato nella nuova Finanziaria un’importante modifica all’art. 3 della legge regionale
n° 15 del 2000. Il
recupero abitativo dei sottotetti sarà permesso in caso di altezza media interna di
due metri e venti centimetri e con una altezza
minima della parete di un metro e quaranta.
Precedentemente l’altezza media
richiesta era di due metri e quaranta centimetri.
Questa modifica permetterà
sicuramente di incrementare le superfici recuperabili ad esigenze
abitative”.
Queste le modifiche integrali introdotte dalla Finanziaria alla legge 15/2000:
“144) Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
Queste le modifiche integrali introdotte dalla Finanziaria alla legge 15/2000:
“144) Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente
legge è ammesso alle condizioni di cui
all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2000, n.
15.
145) Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda,
145) Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2000, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda,
non può essere inferiore a metri 2,20.
In caso di soffitto
non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete
minima non può essere inferiore a metri 1,40.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo,
da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media
interna, sono chiusi
mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio
di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio.
In corrispondenza
delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
Per i locali con i soffitti a volta l’altezza media è calcolata come media
aritmetica tra l’altezza
dell’imposta e quella del colmo della volta stessa,
misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza
fino al 5 per cento.”.
Lo studio tecnico e’ a disposizione
per quei committenti che vogliono intraprendere una pratica inerente la trasformazione di un sottotetto esistente, in un appartamento per civile abitazione.