Note informative sul Piano Casa in Campania
La Legge Regionale n. 19/09 modificata dalla Legge n.1/11, (ultima proroga fino al 2014 e s.m.i.), in deroga agli strumenti urbanistici vigenti di :
1 - Gli ampliamenti, nel limite del 20%, degli edifici con prevalente destinazione residenziale a condizione che non abbiano già una volumetria superiore ai millecinquecento metri cubi, non più di tre piani più il sottotetto e siano mono o bifamiliari;
2 - La demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, e a prevalente destinazione residenziale, consentendo un incremento fino al 35% della volumetria esistente;
3 - Gli interventi in zona agricola consentendo il cambio di destinazione d’uso degli edifici rurali preesistenti ed un’altra serie di casistiche interessanti;
4 - Il cambio d’uso di edifici destinati ad uffici con volume non superiore a 10.000 mc. in residenze, a condizione che almeno il 20% sia destinata ad edilizia convenzionata.
5 - Consente, in edifici a prevalente destinazione residenziale (55% del volume totale), in alternativa all’ampliamento volumetrico, la possibilità di mutare la destinazione d’uso della parte non residenziale in residenziale e per una quantità volumetrica non superiore al 20%;
6 - Il cambio d’uso di superfici esistenti da aggregare ad edifici destinati ad attività produttive (commerciali, turistico ricettive e di produzione di servizi) ai fini della loro riqualificazione e adeguamento funzionale ed in misura non superiore a 500 mq.;
7 - La applicazione della legge regionale n. 15/2000, sulla trasformazione dei sottotetti esistenti in abitazione, non solo a quelli preesistenti all’entrata in vigore della medesima legge ma anche a quelli edificati dopo;
8 - La ricostruzione in sito di edifici diruti e ruderi a condizione che ne sia documentata la titolarità, consistenza, autonomia funzionale e preesistenza, e alle condizioni di cui all’art. 5. La ricostruzione, pertanto, potrebbe essere eseguita nell’ambito delle medesime condizioni regolanti la demolizione e ricostruzione disciplinata dall’art. 5 (incremento volumetrico del 35%);
9 - il cambio d’uso di strutture ricettive del tipo “residenze turistico alberghiere” in residenze, con obbligo di destinare una quota non inferiore al 35% in housing sociale;
10 - Il trasferimento degli immobili, incidenti su aree a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato, in altro sito ubicato o nello stesso Comune o in comuni limitrofi. Le condizioni sono che gli alloggi contenuti in detti edifici siano destinati a prima casa e che il sedime dell’area (per una superficie non eccedente 10 volte l’area di impronta) una volta ultimata la nuova costruzione, sia trasferito nella proprietà del Comune.
Febbraio 2012 Geom. Gennaro Rossi