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Attestato Prestazione Energetica

Informativa efficienza energetica e certificazione energetica immobili.

                                    Premesso

- che sono in essere varie convenzioni commerciali tra Societa’ del settore
dell’efficienza energetica e lo studio tecnico Gtstudiorossi.it, nelle quali sono offerti pacchetti di installazioni come isolamenti termici e cappotti ecc ecc., a condizioni di particolare favore, garantendo inoltre un alto livello di qualità commerciale;
- che in collaborazione con le aziende commerciali del settore, stiamo informando la “clientela”, attraverso la diffusione di Lettere esplicative, varie problematiche e informazioni di carattere generale che si elenca :

 EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La Gtstudiorossi.it , pone l'attenzione sul contenimento del consumo energetico, e dell’ efficienza energetica dei ns edifici e abitazioni.     
   La  certificazione energetica e’ lo strumento attraverso il quale saremo piu’ consapevoli dei consumi e delle dispersioni termiche dei ns edifici e/o abitazioni o per nuovi eventuali acquisti o locazioni .
La certificazione energetica ci permettera’ di poter valutare la riduzione dei consumi del ns immobile, e con opportuni accorgimenti quali isolamenti termici, si avra’ una maggiore efficienza energetica, con notevoli risparmi sui combustibili fossili, oltre ad emettere meno inquinamento nel nostro Ambiente.

Quindi la certificazione energetica e’ uno strumento indispensabile per il risparmio .
Si riporta, a seguire una nota informativa della certificazione energetica.


Cos'è la Certificazione Energetica? .

 

L'aumento della spesa per l'approvvigionamento energetico e la crescente consapevolezza del pesante impatto sull'ambiente delle politiche energetiche adottate fino ad ora, ha sollecitato l'attenzione riguardo al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti rinnovabili. La Direttiva Europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico degli edifici è vincolante per gli Stati membri  dell'Unione  ed  è stata  recepita  entro  il  gennaio  2006.

Le indicazioni e prescrizioni della Direttiva per il contenimento dei consumi hanno obbligato i legislatori delle varie nazioni ad adottare provvedimenti volti a:                                                                                                                                                            - fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione;                                                                     

- imporre i requisiti min. di prestazione energetica per edifici di grandi dimensioni soggetti a ristrutturazione;                                                                                                                                           adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici;                                                                                                                  - definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato degli edifici;    

     - procedere alla certificazione energetica degli edifici. 


Vogliamo prestare particolare attenzione alla certificazione energetica degli edifici, per le notevoli implicazioni che comporta, anche per i singoli cittadini.

Tale concetto innovativo era già stato introdotto in Italia dalla Legge 10/91, mai attuata per assenza delle regole tecniche di attuazione, inizialmente spettanti ai Ministeri di competenza e successivamente demandate alle Regioni.

La direttiva richiede agli stati membri europei di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni significative, soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, cioè sia tenuta sotto controllo “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”.
L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio e in esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”.   La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di immobili e deve essere approntata secondo varie scadenze temporali, con l'obiettivo di dotare progressivamente tutti gli edifici di un documento che possa fornire agli interessati informazioni in merito al comportamento energetico dell'immobile, valorizzando sul mercato quelli con migliori performance e generando una spinta virtuosa volta al miglioramento del patrimonio immobiliare.  L'attestato di certificazione energetica è un documento redatto da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.  La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio.  L'attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell'edificio o degli impianti termici.
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:                                  

- dal 1° settembre 2007 ;                                                                                                                                 ·    edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; ;                                                                                                                                                                 ·    per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;    

·    a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq;                                                                                                                       ·    per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti.                                                                                                                         - dal 1° gennaio 2008; :                                                                                                                                                          ·    contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;            - dal 1° luglio 2009; -                                                                                                                                                                    ·    trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari                          -dal 1° liglio 2010 ;                                                                                                                                                                    ·    contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Spicca l'obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l'immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.

L’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.

Detrazione Fiscale del 55%  : Prorogato fino al 31 dicembre 2011, si può usufruire di un'agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Comunicazione sì, ma solo se i lavori durano per più anni d'imposta. (vedi immagine che segue)

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  Lo studio tecnico nello spirito di collaborazione e di agevolare la clientela
a risolvere le problematiche incombente e sempre nell’ottica del risparmio e dell'attuale congiuntura economica recessiva e alla maggiore pressione competitiva,  che impongono un più attento controllo di tutte le voci di costo si
                                                       informa, 
che e’ possibile intraprendere pratica tecnica per verificare lo stato del vs immobile, la relativa certificazione energetica e la fattibilita’ delle migliorie da fare per una maggiore efficienza energetica.    

Lo studio resta a disposizione per sopralluoghi, suggerimenti e preventivi tecnici.