Il Procedimento rilascio permesso di costruire o P. di C.
Quali sono le fasi e i tempi del procedimento di rilascio del permesso di costruire? Ecco l’infografica in PDF con tempi e modalità del rilascio e le più recenti sentenze sull’argomento. Agg. Marzo 2024.
Il permesso di costruire è l’autorizzazione fornita dal comune per l’esecuzione di attività di tra-sformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sempre in ottemperanza agli strumenti di
pianifi-cazione urbanistica.
In termini generali, l’ottenimento del permesso di costruire è comunemente richiesto per le nuove costruzioni e per gli interventi di notevole entità relativi alla ristrutturazione edilizia o
urbanistica.
In caso di obbligatorietà del PdC, la mancanza del titolo abilitativo o di errori nella fase di rilascio comporta sanzioni amministrative e penali per abuso edilizio.
Tipologie di interventi soggetti al permesso di costruire
L’art. 10 D.P.R. 380/01 stabilisce quali interventi nel settore delle costruzioni richiedono un permesso di costruire.
Questi interventi includono:
• nuove costruzioni;
• ristrutturazioni urbanistiche che coinvolgono cambiamenti significativi nella strut-tura e nella pianificazione urbana.
• ristrutturazioni edilizie con modifiche alla dimensione totale degli edifici o ai loro prospetti, che comportano il cambio destinazione d’uso degli edifici, specialmente nelle zone omogenee A o che
alterano la forma o le dimensioni di edifici protetti ai sen-si del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), e che coinvolgono la demolizione e la ricostruzione di edifici in aree
tutelate, con modifiche alla forma o ai prospetti o un aumento di volume.
Le regioni stabiliscono con legge quali cambiamenti nell’uso degli immobili richiedono un permes-so di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività. Le regioni possono anche
identifica-re con legge ulteriori interventi che richiedono il rilascio preventivo del permesso di costruire con-siderando l’impatto sul territorio e il carico urbanistico.
Chi può ottenere il permesso di costruire?
Il permesso di costruire viene concesso al proprietario dell’immobile o a chiunque abbia il dirit-to di richiederlo (art. 11 D.P.R. 380/01).
Il D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia) stabilisce inoltre che il permesso di costruire è:
• trasferibile insieme all’unità immobiliare o al terreno a cui è associato, sia tramite transazioni tra persone in vita che in seguito a successione per causa di morte;
• definitivo e non revocabile, tuttavia, può essere annullato in situazioni in cui l’ente che lo ha rilasciato ritiene necessario farlo per autotutela.
• oneroso e comporta dei costi associati al suo rilascio.
Chi rilascia il permesso di costruire?
Secondo quanto sancito dall’art. 13 del D.P.R. 380/01, il permesso di costruire (PdC) è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico, assicurando il rispetto delle leggi, dei
regola-menti e degli strumenti urbanistici.
La regione regolamenta l’uso dei poteri sostitutivi nel caso in cui il permesso di costruire non ven-ga rilasciato entro i termini prestabiliti.
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
L’art. 12 D.P.R. 380/01 stabilisce che il permesso di costruire viene rilasciato solo se sono rispettate le regole degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e delle leggi
sull’urbanistica e l’edilizia.
Se l’intervento richiesto nel permesso di costruire entra in conflitto con le norme degli strumenti urbanistici adottati, la domanda di permesso è temporaneamente sospesa.
Questa sospensione non è efficace dopo tre anni dalla data di adozione degli strumenti urbanisti-ci, o cinque anni se l’adozione è avvenuta entro un anno dalla fase di pubblicazione.
Su richiesta del sindaco, o su iniziativa del presidente della giunta regionale, può essere emesso un provvedimento motivato di sospensione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edili-zia
del territorio che possano compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici.
Modalità di rilascio del permesso di costruire
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è determinato dall’art. 20 del D.P.R. 380/01.
Il permesso di costruire è rilasciato quando l’intervento è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e a tutta la normativa settoriale pertinente, come quelle sulla sicurezza (testo unico
sicurezza D.Lgs. 81/2008), antincendio (D.M. 3 agosto 2015 – Codice prevenzione incendi), igiene sanitaria ed efficienza energetica.
La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata allo sportello unico, firmata da una persona autorizzata e alla richiesta devono essere allegati:
• un’attestazione concernente il titolo di legittimazione;
• gli elaborati progettuali;
• una dichiarazione firmata dal progettista abilitato, confermando la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative specifiche del settore, inclusi gli
aspetti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari ed energetici.
Dopo il deposito della richiesta presso lo sportello unico, il comune comunica al richiedente il responsabile del procedimento entro dieci giorni. L’esame delle richieste segue l’ordine crono-logico
di presentazione.
Entro sessanta giorni, il responsabile del procedimento effettua l’istruttoria, proponendo una de-cisione dettagliata sull’intervento richiesto. Se sono necessari ulteriori consensi da altre
ammini-strazioni, si procede secondo le leggi pertinenti.
Il responsabile del procedimento, se ritiene necessario apportare modifiche di modesta entità al progetto originario per il rilascio del permesso di costruire, ha la facoltà di richiedere modifiche
al progetto entro il periodo di 60 giorni. L’interessato deve esprimersi in merito alla richiesta di modi-fica entro il termine stabilito e, in caso di accettazione, è obbligato ad integrare la
documentazio-ne entro i successivi quindici giorni. La richiesta di modifica sospenderà, fino all’esito finale, il de-corso del termine di 60 giorni.
Una volta completata l’istruttoria, il responsabile formula una proposta di provvedimento, corre-data da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e
il dirigente ha 30 giorni (o 40 giorni se ci sono motivi ostacolanti) per emettere il provvedimento finale sul rilascio del permesso di costruire.
Dopo la proposta di provvedimento, lo sportello unico notifica l’esito all’interessato. Se positivo, il permesso di costruire è rilasciato. L’avviso del rilascio del permesso di costruire è
pubblicato nell’albo pretorio comunale. I dettagli del permesso sono esposti sul cantiere, secondo le regole del regolamento edilizio.
Schema del procedimento di rilascio del permesso di costruire
Ecco uno schema riassuntivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire.
Schema procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Permesso di costruire e silenzio assenso
Se il termine per adottare il provvedimento finale passa inutilmente, e se non viene negato un permesso, si presume che la richiesta sia approvata per silenzio-assenso. Questo non si applica se ci
sono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le leg-gi pertinenti. Lo sportello unico rilascia anche una conferma telematica entro quindici giorni dalla
richiesta dell’interessato, se non sono richiesti documenti aggiuntivi o non c’è un rifiuto; in caso contrario, comunica che sono stati presi tali provvedimenti. Approfondisci il permesso di
costruire e silenzio-assenso: come funziona.
Chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni richieste, fa dichiarazioni false è punito con la reclusio-ne da uno a tre anni, a meno che il fatto costituisca un reato più grave. In questi casi, il
responsa-bile del procedimento informa l’ordine professionale competente per le sanzioni disciplinari.
Tempi di rilascio del permesso di costruire
I tempi per il rilascio del permesso di costruire sono riassunti di seguito:
• entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedi-mento formula la proposta di provvedimento, con un’ulteriore estensione dei tempi per progetti particolarmente
complessi;
• entro 30 giorni dalla proposta, il dirigente adotta il provvedimento finale. Se il termine per la conclusione del procedimento passa inutilmente, la domanda si intende accolta
(silenzio-assenso).
Il termine per l’istruttoria può essere interrotto entro 30 giorni per richiesta di documenti integrativi e riprende dalla data di invio della documentazione. Può essere sospeso se il responsabile
del procedimento richiede modifiche di modesta entità al progetto originario.
Durata del permesso di costruire dopo il rilascio
L’avvio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso e deve essere comunica-to al Comune con la relativa comunicazione inizio lavori del permesso di costruire.
L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro 3 anni dall’inizio. Trascorsi tali termini, il permesso decade automaticamente a meno che non sia stata ottenuta, prima della scadenza, una proro-ga che
prolunga la validità del permesso di costruire.
Se le opere non sono ultimate entro i termini di validità, è necessario presentare una nuova richie-sta di permesso salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA).
L’efficacia temporale del permesso è regolamentata dall’art. 15 del D.P.R. 380/01.
Rilascio permesso di costruire: sentenze di riferimento
Di seguito ti propongo una serie di sentenze di interesse riguardanti il permesso di costruire.
Gazebo e pergo-tende ad uso commerciale: quando occorre il permesso di costruire?
La sentenza n. 11418/2023 del Tar Lazio specifica se nel caso di gazebo e pergo-tende ad uso commerciale occorre il permesso di costruire e illustra il caso di un’attività commerciale di ten-de e
arredi da esterno che ha ricevuto un’ingiunzione per la rimozione di gazebo installati abusi-vamente.
La corte ha ribadito che l’impiego improprio di tali manufatti per scopi commerciali può costituire un abuso edilizio. Nel caso specifico, i giudici hanno sottolineato che l’installazione dei gazebo
aveva l’obiettivo di estendere la superficie commerciale, qualificandosi come ristrutturazione edili-zia, soggetta al permesso di costruire. La sentenza evidenzia inoltre che la qualificazione di
opere come precarie non è determinata solo dalla loro rimovibilità, ma anche dalla destinazione a sod-disfare bisogni duraturi, escludendo la nozione di ristrutturazione solo per opere effettivamente
temporanee. In sintesi, il giudizio del Tar indica che la precarietà di un manufatto non è limitata alla sua amovibilità, ma dipende dalla sua destinazione e durata nel tempo, sottolineando
l’importanza di valutare la funzionalità dell’opera per determinarne il regime abilitativo.