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Direttore dei Lavori


 

E' il professionista incaricato di fare da tramite tra il committente e l'impresa, controlla che la realizzazione dell'opera sia conforme al progetto, a perfetta regola d'arte e in linea con il capitolato e con il computo metrico.

 

Affidarsi ad un direttore

Una direzione dei lavori efficiente, oltre ad essere obbligatoria per alcune tipologie di intervento, permette un controllo della qualità delle opere, del rispetto dei costi e dei materiali utilizzati.

La "DL" ha importanti responsabilità sia dal punto di vista civile che penale, dirige il cantiere, emette gli ordini di servizio, verifica e misure le forniture, effettua la liquidazione dell'impresa e assiste il collaudo. Ha delle mansioni tecniche, contabili ed amministrative.

 

Se devi realizzare un nuovo edificio, ristrutturarne uno esistente, un appartamento, un negozio sarai tutelato dal punto di vista tecnico e normativo durante la realizzazione dei lavori. Contattaci per conoscere il nostro metodo di lavoro ed avere un preventivo gratuito

 

Nuove norme tecniche e Responsabilità del Direttore dei lavori:
Sanzioni Civili, Penali e Amministrative

 

Le nuove norme tecniche (NTC 2008) sulle costruzioni (D.M. del 14 gennaio 2008 (NTC) e la Circolare esplicativa n° 617 del 2 febbraio 2009) hanno introdotto un aggravio di compiti e responsabilità per il Direttore Lavori, soprattutto in materia di accettazione in cantiere dei materiali e verifica ed identificazione preventiva degli stessi, conferendo al Direttore Lavori un ruolo per così dire di “controllore” di tutti gli altri soggetti presenti in cantiere (produttore materiali, fornitori, appaltatore, committente) con conseguenti responsabilità in caso di inadempimento ai propri obblighi. Nè il D.M. del 14 gennaio 2008 (NTC), nè la Circolare esplicativa n° 617 del 2 febbraio 2009 prevedono tuttavia specifiche sanzioni in caso di inadempimento da parte del Direttore Lavori degli obblighi ad esso imposti.
Che responsabilità sussistono, pertanto, in capo al Direttore Lavori, nel caso in cui non rispetti gli obblighi posti a proprio carico dalle norme tecniche?
Non essendoci una normativa specifica che individua le possibili conseguenze giuridiche e sanzioni in caso di inadempimento di tali norme, sarà, pertanto, necessario riferirsi alla normativa generale sull’inadempimento e in particolare:
- Codice Civile
- Codice Penale
- Testo Unico in materia di edilizia (Dpr 380/2001)
- Accordi contrattuali sottoscritti e Capitolati appalti
- Altre eventuali normative pubbliche e/o normative specifiche applicabili a particolari tipologie di lavori, norme regionali, provinciali, comunali , ecc..
Riferendoci a dette normative, pertanto, è possibile individuare tre tipologie di responsabilità:
- Responsabilità contrattuale causata dall’inadempimento ai propri obblighi contrattuali
- Responsabilità per vizi e difformità dell’opera
- Responsabilità extracontrattuale per danni a terzi
- Responsabilità penali per specifiche violazioni.

 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO

 

La violazione delle norme tecniche da parte del Direttore Lavori costituisce un inadempimento contrattuale dei propri obblighi da parte del Direttore Lavori.
Conseguentemente, pertanto, in caso di violazione da parte del Direttore Lavori degli obblighi previsti in capo allo stesso dalle norme tecniche, il Direttore Lavori potrebbe essere condannato:
- ad eseguire correttamente il proprio incarico e l’obbligo non assolto, nel caso in cui l’obbligo sia ancora eseguibile da parte del Direttore Lavori
- ad eliminare la violazione commessa, qualora sia possibile
- ad eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera eseguita se l’inadempimento da parte del Direttore Lavori ha causato una difformità o vizio dell’opera
- a risarcire in danno/spese sostenute da terzi, nel caso in cui il proprio inadempimento abbia causato un danno
Oltre a ciò, in caso di inadempimento agli obblighi previsti dalle norme tecniche, potrà essere revocato-risolto-interrotto-sospeso l’incarico ad egli conferito con eventuale mancata corresponsione del compenso dovuto e/o richiesta di restituzione di quanto già corrisposto.

 

RESPONSABILITA’ PER VIZI O DIFFORMITA’ DELL’OPERA

 

In base all’art. 1667 c.c. relativo alle responsabilità in caso di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto a quanto concordato ed alle recenti sentenze della giurisprudenza in materia, nel caso in cui le violazioni delle norme tecniche da parte del Direttore Lavori abbiano determinato vizi o difformità dell’opera realizzata, il
Direttore Lavori, unitamente al Costruttore, Progettista, Collaudatore, ecc…, se anch’essi responsabili, risulta responsabile per detti vizi o difformità, per la parte in cui detti vizi o difformità siano dovuti al mancato rispetto dei propri obblighi/incarichi.
Conseguentemente, pertanto, il Direttore lavori, potrà essere condannato a:
- contribuire all’eliminazione dei vizi o difformità delle opere connessi alle proprie violazioni
- risarcire eventuali danni/spese causi dalle proprie violazioni
Oltre a ciò, potrà essere revocato-risolto-interrotto-sospeso l’incarico ad egli conferito con eventuale mancata corresponsione del compenso dovuto e/o richiesta di restituzione di quanto già corrisposto.

 

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
In base all’art. 1669 c.c. ed alle recenti sentenze della giurisprudenza in materia il Direttore Lavori (unitamente all’appaltatore-costruttore, progettista o collaudatore, se corresponsabili) è responsabile in caso di rovina o evidente pericolo di rovina di edifici o altri immobili e/o nel caso sussistano difetti gravi sugli stessi, qualora detta rovina o gravi difetti derivino da propri inadempimenti alle norme tecniche o, siano ad essi connessi.
Conseguentemente, pertanto, il Direttore lavori, potrà essere condannato a:
- contribuire all’eliminazione dei vizi o difformità delle opere connessi alle proprie violazioni
- risarcire eventuali danni/spese causi dalle proprie violazioni
Oltre a ciò, potrà essere revocato-risolto-interrotto-sospeso l’incarico ad egli conferito (se ancora in essere) con eventuale mancata corresponsione del compenso dovuto e/o richiesta di restituzione di quanto già corrisposto.


RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE-PENALI

 

L’art 95 DPR 380/2001 (opere in zone sismiche) prevede che chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 (norme che rinviano all’obbligo di ottemperare alle norme tecniche), è punito con l’ammenda da euro 206 a euro 10.329.
In base a tale articolo, pertanto, il caso di violazioni di norme tecniche da parte del Direttore Lavori connesse agli articoli 52 e 83 del DPR 380/2001, il Direttore lavori potrebbe essere condannato a corrispondere la sanzione sopra indicata.
Qualora, inoltre, la violazione delle norme tecniche comporti una difformità dell’opera rispetto al permesso a costruire, al certificato di agibilità, alle prescrizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici (si veda Titolo IV del DPR 380/2001) l’art. 44 co. 1 lett. a) DPR 380/2001 prevede una possibile sanzione costituita dall’ammenda fino a euro 20.658,00 (salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
Altro possibile reato-sanzione penale che potrebbe essere individuato a carico del Direttore Lavori è richiamato dall’art. 73 DPR 380/2001 che prevede che il Direttore dei lavori che non osserva le disposizioni dell’art 66 (ossia che non conserva la relazione illustrativa in cantiere), può essere sanzionato con un’ammenda da 41 a 206 euro.
L’art. 66 DPR 380/2001, infatti, prevede l’obbligo di conservare in cantiere tutti gli atti/documenti indicati
all’art. 65 DPR 380/2001, tra cui quelli di cui al comma 3 e, in particolare, la relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature, dei materiali che verranno impiegati nella costruzione). Ora, considerato che le NCT 2008 prevedono l’obbligo del direttore lavori di richiedere specifica documentazione sui materiali in fase di accettazione, nel caso in cui il Direttore non vi provvedesse, non allegando, pertanto, detta documentazione alla relazione illustrativa, potrebbe essere soggetto alla sanzione sopra indicata.
Ancora, in caso di falsa attestazione di documenti ricevuti in ordine ai materiali o al materiale verificato o alle prove effettuate il Direttore potrebbe essere ritenuto responsabile per falsità ideologia ai sensi degli articoli 479 cp (se il Direttore Lavori è stato incaricato dalla Pubblica Amministrazione) o art. 481 cp se è stato
incaricato da privato. Si riportano di seguito gli articoli citati e le sanzioni previste dagli stessi
- ART. 479 c.p.: Il pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni,attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesa come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesa falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alla pena della reclusione da 1 a 6 anni (DIRETTORE LAVORI INCARICATO P.A.)
- ART. 481 c.p.: Chiunque, nell’esercizio di una professione, sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Nel caso in cui, infine, il Direttore Lavori non si accertasse specificamente dell’origine dei materiali ricevuti in cantiere potrebbe essere ritenuto responsabile:
- per “Incauto acquisto”, in base all’art. 712 cp che prevede che “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza”
- per ricettazione, in base all’art. 648 cp, che prevede che “chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da 2 ad 8 anni o con la multa da euro 516 a
euro 10329”.
Nel caso di rapporti con la pubblica amministrazione, invece, oltre a quanto sopra, il Direttore Lavori, in caso di inadempimenti-violazioni alle norme tecniche ed artifizi e raggiri effettuati o accettati, idonei a causare danni alla p.a. nelle forniture effettuate, potrebbe essere responsabile per frode nelle pubbliche forniture
ai sensi dell’art. 356 c.p. Detto articolo, infatti, prevede che “Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro”.
Si rammenta che il panorama sopra descritto non deve intendersi esaustivo delle possibili conseguenze giuridiche in capo al Direttore Lavori per violazioni delle norme tecniche, ben potendo eventuali ulteriori sanzioni essere stabilite nei contratti di appalto o negli incarichi conferiti e/o essere previsti da norme
specifiche applicabili alle tipologie di lavori da effettuare e che è necessario che il Direttore Lavori verifichi prima dell’accettazione dell’incarico conferito.
Si consiglia, pertanto, il Direttore Lavori a verificare precisamente le normative applicabili ai lavori prima dell’accettazione dell’incarico unitamente ad una specifica analisi dei contratti/incarichi contrattuali applicabili.

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