CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata):
cos’è a cosa ser-ve e quando serve
La CILA è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato.
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito
indu-striale).
Si tratta di documentazione tecnica fortemente specifica, che deve tenere in considerazione di-versi aspetti e implica importanti responsabilità per il tecnico; proprio per questo, è opportuno
af-fidarsi ad un software per i titoli abilitativi dell’edilizia, in grado di indirizzare e supportare adegua-tamente tutte le scelte tecniche.
Ecco tutti i dettagli sulla CILA: caratteristiche, normativa di riferimento, come compilarla come e quando presentarla e il modello PDF editabile da scaricare.
CILA: cos’è
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia introdotta dalla Legge di conversione n. 73 del 2010 che consente di effettuare determinati lavori su un immobile, senza
modificarne la struttura, senza la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA.
Costituisce una comunicazione contenente un’asseverazione che attesta che il progetto presen-tato rispetti diversi requisiti:
• rispetto delle norme edilizie;
• conformità allo strumento urbanistico approvato e ai regolamenti edilizi vigenti;
• rispetto delle norme di settore (norme tecniche per le costruzioni, energetiche, an-tincendio, paesaggistiche, ambientali, superamento delle barriere architettoniche, ecc.).
Comunicazione inizio lavori asseverata: normativa di riferimento
La CILA è regolata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che è possibile eseguire de-terminati interventi edilizi solo dopo aver comunicato all’amministrazione competente l’inizio
dei lavori. Questi interventi non rientrano nelle seguenti categorie:
• edilizia libera, che non richiede un titolo abilitativo o è soggetta a CIL (Comunicazio-ne Inizio Lavori) ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/01;
• interventi soggetti permesso di costruire (PdC) secondo l’art. 10 D.P.R. 380/01;
• interventi soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) come previsto dall’art. 22 D.P.R. 380/01.
Il rilascio della CILA è condizionato al rispetto dei piani urbanistici, dei regolamenti edilizi e delle normative vigenti in materia edilizia. Inoltre, devono essere osservate le norme specifiche
relative alla sicurezza sismica, antincendio, igienico-sanitaria, efficienza energetica, protezione dal rischio idrogeologico e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, come previsto dal
D.Lgs. 42/2004.
Come fare una CILA
Per presentare correttamente la pratica edilizia CILA occorre predisporre una serie di elaborati (relazione tecnica asseverata, tavole grafiche, progetti di impianti, modelli, ecc.); a tal riguardo è
possibile seguire uno specifico workflow con tutti gli step operativi.
Quando presentare la CILA?
La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera (la CILA riveste carattere residuale). Ad esempio, la
manutenzione straordinaria che non altera la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifa-cimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un
sistema a cappotto termico, ecc.
Come presentare la CILA?
Il proprietario dei lavori deve inviare al comune il progetto e la comunicazione di inizio lavori, fir-mata da un tecnico abilitato. Questo tecnico certifica che i lavori:
• rispettano i piani urbanistici e i regolamenti edilizi;
• sono conformi alle normative sismiche ed energetiche;
• non riguardano parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione deve includere anche i dati dell’impresa incaricata di eseguire i lavori.
La CILA si presenta allo SUE (sportello unico per l’edilizia) del Comune in cui ricade l’immobile og-getto di intervento. In alcuni comuni è possibile inviarla in maniera telematica, altri prevedono
la consegna manuale, altri ancora prevedono la consegna via PEC.
Quanto tempo ha il comune per controllare la CILA?
Secondo la normativa, la CILA non è sottoposta a un controllo sistematico e non ci sono tempisti-che perentorie da rispettare da parte dell’amministrazione. L’unico obbligo è che la CILA deve es-sere
conosciuta dall’amministrazione, affinché possa verificare che le opere progettate abbiano un impatto modesto sul territorio.
In caso di controlli, il Comune può solo esercitare un potere sanzionatorio, senza la possibilità di respingere la CILA, a meno che non emerga la necessità di un permesso di costruire o che
l’intervento sia in contrasto con le normative urbanistiche. Pertanto, sebbene il Comune possa av-viare verifiche, non è obbligato a farlo entro un termine specifico, e le pratiche possono essere
controllate anche dopo un lungo periodo dal deposito.
Apertura CILA e inizio lavori
Per aprire una CILA, il proprietario deve:
• incaricare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito) per la pro-gettazione e l’asseverazione;
• trasmettere al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata dal tecnico, attestando la conformità dei lavori;
• indicare i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori.
Una volta presentata la CILA, i lavori possono iniziare lo stesso giorno, senza attendere autorizzazioni comunali. Non esiste una durata esplicita della CILA, ma i regolamenti comunali indicano i
termini per la conclusione dei lavori e le eventuali proroghe.
CILA: cosa serve?
La presentazione della CILA prevede la redazione di alcuni documenti.
Ecco l’elenco dei documenti da allegare alla CILA:
• la relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
• la documentazione catastale (visura, planimetria);
• gli elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
• documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
• la documentazione sulla sicurezza;
• la documentazione sulla regolarità contributiva;
• la ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al Comune;
• l’atto di provenienza;
• documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).
Elaborato progettuale
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla pre-scritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da
parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Quando non serve presentare la CILA?
La CILA non è obbligatoria nel caso di manutenzione ordinaria come le tinteggiature interne, i pavi-menti, i rivestimenti interni, la sostituzione di porte e impianti (senza innovazione). Non occorre
comunicazione o non è sufficiente presentare una CILA in caso di:
• attività edilizia libera secondo l’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (pavimentazione, pannelli solari e fotovoltaici, aree ludiche senza scopo di lucro, manutenzione ordinaria, arredo delle aree
pertinenziali, installazione di pompe di calore, eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, movimenti di terra, serre sta-gionali non in muratura);
• SCIA edilizia;
• Permesso di costruire.
Quali lavori rientrano nella CILA?
I lavori per cui si richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata non devono interessare la struttura dell’edificio (come ad esempio scale, solai, ecc.), non devono modificare né la
volume-tria né la destinazione d’uso dell’edificio.
I lavori sono:
• interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
• interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
• frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle super-fici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifi-ci e si mantenga
l’originaria destinazione d’uso).
Sarà il tecnico abilitato a farsi carico della responsabilità di dichiarare che i lavori devono essere giustificati da una CILA oppure occorre altro, come una SCIA o il permesso di costruire.
CILA per ristrutturazione edilizia
La CILA è anche necessaria per lavori di ristrutturazione che rientrano nella manutenzione straor-dinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico o la modifica di spazi interni.
CILA per impianto elettrico
Quando si deve rifare o modificare l’impianto elettrico di un’abitazione, può essere richiesta o me-no la presentazione della CILA:
• se si sta pianificando un rifacimento completo dell’impianto elettrico, che include la sostituzione delle condutture, delle prese e di altri accessori, è obbligatorio presentare la CILA. Questo
passaggio è fondamentale per garantire che l’impianto sia sicuro e conforme alle normative vigenti;
• per le modifiche minori, come l’aggiunta di nuovi punti luce o la sostituzione di ap-parecchi, esse possono essere considerate edilizia libera, il che significa che non è ne-cessario presentare la
CILA, a meno che non si tratti di modifiche strutturali significati-ve.
CILA cappotto termico
Per installare un cappotto termico in Italia, è necessario seguire alcune procedure burocratiche specifiche, poiché questo tipo di intervento è considerato manutenzione straordinaria. Il principale
permesso richiesto è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come stabilito dall’articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). In alcuni casi, potrebbe bastare una
Comunica-zione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ma solo se l’intervento non comporta modifiche sostanziali all’edificio.
Se l’edificio è soggetto a vincoli architettonici o paesaggistici, potrebbe essere necessario ottene-re un permesso di costruire, a seconda della natura dell’intervento e delle normative
locali.
Inoltre, è importante consultare le normative edilizie locali e regionali, poiché potreb-bero esserci regole specifiche che influenzano la realizzazione del cappotto termico.
C.I.L. : Pratica per manutenzione straordinaria ed altri interventi
Dal 2010 è possibile realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria come le ristrutturazioni di appartamenti ed altre piccole opere con un nuovo strumento: la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL).
Quali interventi è possibile effettuare con la CIL
La comunicazione di inizio lavori viene introdotta nel 2010 dalla Legge 73 che modifica l'Art. 6 del T.U. Dpr 380/01 dove viene descritta l'attività edilizia libera.
Al comma 2 dell' Art. 6 sono definiti gli interventi rientranti nell'attività edilizia libera che possono essere realizzati senza titolo abilitativo ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all'ufficio tecnico del Comune (si tratta della CIL).
semplificazione è attuabile solo se vengono rispettate le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico sanitarie, ed altre prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (Piano regolatore e Regolamento edilizio).
Gli interventi possibili con Comunicazione Inizio Lavori sono:
- Manutenzione straordinaria senza interventi strutturali e senza incremento delle unità immobilari.
- Opere temporanee per un massimo di 90 giorni
- Opere di pavimentazioni esterne
- Intercapedini e locali tombati
- Vasche di raccolta delle acque
- Pannelli solari e fotovoltaici per edifici fuori dai centri storici
- Aree ludiche senza fini di lucro
Manutenzione straordinaria
Sono permessi con la Comunicazione Inizio Lavori gli interventi di manutenzione straordinaria (Leggi: quali sono interventi manutenzione straordinaria) sempre che non vi siano interventi strutturali, non venga aumentato il numero delle unità immobiliari o non cambino i parametri urbanistici.
Rispetto agli altri interventi dell'elenco è necessario consegnare al Comune, oltre alla comunicazione, anche una relazione asseverata di un tecnico abilitato, disegni di progetto (ante, post, intra operam) e la dichiarazione di rispetto delle normative urbanistiche locali.
Per questo la Comunicazione per interventi di manutenzione straordinaria si chiama anche CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Il tecnico abilitato deve inoltre dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente e che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo. E' quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati solo con una semplice comunicazione.
Ristrutturazione di un appartamento
La CIL asseverata (CILA) è molto utilizzata per la tipica ristrutturazione di un appartamento che spesso ricade in manutenzione straordinaria. Quando invece ricade in manutenzione ordinaria è possibile cominciare i lavori senza alcuna comunicazione.
La difficoltà sta nel capire quando gli interventi sono compresi nella ordinaria o nella straordinaria. In generale quando si cambia la distribuzione degli ambienti con la demolizione e costruzione di tramezzi si ricade in manutenzione straordinaria. Quando si cambiano le finiture ed i rivestimenti in manutenzione ordinaria. Ma non è sempre semplice capire in quale tra le due categorie si ricade.
Per la ristrutturazione di un appartamento la pratica usata dagli anni '80 fino al 2010 era la DIA (Denuncia Inizio Attività) che obbligava ad attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori. La CIL invece permette di iniziare immediatamente dopo la consegna al Comune. Gli elaborati e la modulistica sono ancora molto simili alla DIA.
Altre opere
Le altre opere ricadenti nel comma 2 dell'Art.6 (attività edilzia libera) possono essere realizzati con una semplice comunicazione senza l'asseverazione di un tecnico abilitato.
Solitamente i comuni mettono a disposizione la modulistica che il committente può riempire e consegnare autonomamente.
Interventi che non obbligano a fare la CIL
Nell' Art. 6 al comma 1 sono invece individuati quegli interventi di attività edilizia libera che non necessitano di alcuna comunicazione:
- Manutenzione ordinaria (Leggi: quali sono interventi manutenzione ordinaria)
- Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (sempre che non alterino la sagoma dell'edificio e non prevedano la realizzazione di scale ed ascensori)
- Alcune opere per attività di ricerca nel sottosuolo
- I movimenti di terra per attività agricole
- Serre mobili stagionali per attività agricola (non in muratura)
Presentare una CIL
La CIL può essere presentata dal proprietario dell'immobile all'ufficio tecnico del proprio Comune ma spesso è meglio che venga consegnata dal tecnico abilitato che si occupa di redigere l'asseverazione ed i disegni tecnici. Questo perchè spesso in alcuni uffici è prassi valutare la documentazione prima di protocollare.
A chi consegnare la CIL e gli allegati
La comunicazione va presentata all'ufficio tecnico del comune (detto anche sportello unico dell'edilizia).
Se si tratta di una comunicazione per lavori di manutenzione straordinaria (come per la ristrutturazione di un appartamento) oltre alla modulistica (Modulo CILA ) vanno consegnati ulteriori documenti:
- Relazione tecnica asseverata di un tecnico
- Elaborati grafici con disegni dell'ante, post ed intra operam
- Durc della ditta esecutrice non antecedente a tre mesi
- Progetto degli impianti secondo il DM 37/08 (se dovuto)
Ogni comune può richiedere ulteriori documenti ed altre modalità di presentazione
Chi prepara la modulistica ed i disegni
Il tecnico abilitato può essere un architetto, un ingegnere, un geometra.
Il tecnico per redigere la pratica deve essere iscritto all'Albo, avere la partita IVA e rilasciare la fattura per prestazione professionale. Questa fattura può essere utilizzata per la detrazione per ristrutturazione edilizia e può essere richiesta dal fisco per dei controlli.
Tempi e costi
I tempi per redigere la pratica dipendono dal tecnico incaricato, solitamente in 10 giorni lavorativi tutti gli elaborati sono pronti per essere consegnati. Dopo la protocollazione i lavori possono iniziare immediatamente. Questa è una grande differenza con la DIA che prevedeva un'attesa di 30 giorni affinchè maturasse il silenzio-assenso del Comune.
la CILA ha un costo che dipende dalle deliberazioni del Comune. A Napoli e Provincia il costo di una Comunicazione Inizio Lavori è di circa 100 - 250 euro per diritti di segreteria
Oltre a questo va considerato il costo del tecnico che solitamente è di 800-1500 euro (app. medio) ma non ci sono tariffari ed ognuno può proporre il proprio onorario.
L'introduzione della CIL prevede una maggiore responsabilità civile e penale sul tecnico che quindi deve asseverare con molta attenzione i vari documenti.
Iniziare i lavori
I lavori possono essere iniziati appena consegnata la pratica ma vanno conclusi entro 3 anni altrimenti è necessario presentare una proroga al comune. Al momento della conclusione non bisogna consegnare la "fine lavori" o "certificato di collaudo finale" ma alcuni comuni richiedono anche questo documento.
Variazione catastale
È necessario invece provvedere alla variazione catastale se gli interventi hanno comportato un cambio della distribuzione interna. La variazione permette di aggiornare la planimetria catastale e, in caso di rogito, assicurare la conformità catastale. Bisogna procedere entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori con la variazione catastale
Dopo Luglio 2010 è infatti obbligatorio prima del rogito verificare e dichiarare la conformità tra lo stato di fatto e i dati catastali dell'immobile altrimenti si rischiano pesanti sanzioni.
Sanzioni ed abuso edilizio
Se gli interventi realizzati ricadono in attività edilizia libera ma sono effettuati senza CIL si applica una sanzione amministrativa di 258 euro.
Se gli interventi realizzati non ricadono in attività edilizia libera è possibile ricadere campo penale con la demolizione o rimozione dell'abuso, più arresto fino a 2 anni ed una multa fino a 51.645 €
CIL in sanatoria o "per lavori già eseguiti"
In caso di interventi realizzati senza comunicazione, è possibile sanare lo stato amministrativo urbanistico con una "CIL in sanatoria" o "Cil per lavori già eseguiti" pagando la sanzione di 258 euro ed i diritti di segreteria.
Questa pratica è possibile solo se i lavori sono stati effettuati dopo l'entrata in vigore della Legge 73/2010. Mentre se i lavori sono stati effettuati precedentemente bisogna procedere con la Dia in Sanatoria (Art. 37 T.U. Edilizia)
CIL durante i lavori
La legge prevede inoltre di autodenunciare i lavori in fase di realizzazione e presentare la CIL in ritardo al proprio comune pagando una sanzione di 86 euro.
Se hai bisogno di maggiori informazioni o di un preventivo su una CIL contattaci senza impegno.