Dichiarazione conformità impianti
Dichiarazione di Conformità Impianti
Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un'impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la "conformità" è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni delproprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.
Dichiarazione di Conformità
Al termine dei lavori, il responsabile dell'impresa che ha modificato o installato l'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità.Questo documento, è composto , dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se dovuti).
Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del'impianto.
La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell'edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L'ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.
Il certificato di conformità degli impianti:
- E' necessaria per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
- E' necessaria per ottenere il certificato di agibilità
- Non è più necessario allegarlo al rogito (ma è opportuno specificare se l'impianto è "a norma")
Dichiarazione di Rispondenza DIRI
Nel caso di il cui certificato di conformità non sia più reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI" solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.
Quando un impianto si può considerare a norma?
Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti non a norma ma disciplina gli interventi su impianti esisistenti e la realizzazione di nuovi. Per considerare un impianto a norma bisogna definire in quale epoca è stato realizzato o modificato.
Se gli impianti sono stati realizzati prima dell' entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati , rispondevano alle disposizioni esistenti in quell'epoca. Se non è più reperibile l'attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
In particolare un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all' origine dell'impianto e protezione con interruttore differenziale.
Obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili
La normativa, prima della modifica effettuata con il DL 112/08, prevedeva che ,al momento del trasferimento dell' immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario. Inoltre andava prevista una "clausola di garanzia" con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.
Attualmente questi obblighi (inseriti nell' articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l'art. 35 del DL 112/08. Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008.
In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la "non conformità" degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell'acquirente è preferibile specificare nell'atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza alle norme.
Obblighi del committente o del proprietario dell'immobile
Il proprietario di un immobile (anche di un unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l'obbligo di affidare l'incarico ad un' impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 e registrata alla Camera di Commercio.
In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l'impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa. Quest'ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.
Entro 30 giorni dall'allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all'ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.
L'obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kw in caso di immobili con destinazione residenziale).In caso di mancato invio, l'ente distributore sospende la fornitura.
Progettazione degli impianti
L' art. 5 disciplina la progettazione degli impianti definendo come progettista "un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifica competenza". Il progetto va presentato allo sportello unico dell'edilizia e deve essere realizzato secondo la "regola dell'arte" ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione .Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni planimetrici e gli schemi dell'impianto.
Il progetto va eseguito principalmente nei seguenti casi:
- Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali se superiori a 400mq
- Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di 6 kw
- Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
- Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6kw
- Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
- Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
- Impianti di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
- Impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora
- Impianti del gas aventi canne collettive ramificate
- Impianti del gas aventi portata termica superiore a 50 kw
- Impianti antincendio se inseriti in un'attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi
Gli impianti elettrici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90(13 marzo 1990) si considerano adeguati se:
- dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto
- dotati di protezione contro i contatti diretti
- dotati di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
Il Decreto ministeriale 37/2008 FINALITA'
Il DM 37/08 persegue l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone in particolare per evitare incidenti domestici. Il regolamento abroga alcune leggi e parte della Legge 46/90 che fino al 2008 è stata la base normativa per laprogettazione e l'installazione degli impianti attuando le direttive europee in materia. Il decreto si applica agli impianti che servono gli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto 37/08 non disciplina gli impianti che sono interessati da specifica normativa europea e, nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. La classificazione degli impianti è la seguente:
- energia elettrica
- radiotelevisivo
- climatizzazione e ventilazione
- idrico-sanitario
- gas
- sollevamento (ascensori, montacarichi, etc)
- antincendio
LE IMPRESE ABILITATE (art. 3)
Sono coloro che possono intervenire, modificare o installare gli impianti. Per ottenere l'abilitazione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali. L'importanza dell' iscrizione è dovuta al fatto che colui che commissiona l'intervento sull'impianto è direttamente responsabile della scelta dell'impresa.
Per ottenere l'abilitazione ed il relativo "certificato di riconoscimento" è necessario che il responsabile tecnico o l'imprenditore individuale possegga specifici requisiti tecnico professionali (art. 4) che consistono in studi specifici o in esperienza pluriennale nel settore.
Sanzioni
Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte. Anche i progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.