CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata):
cos’è a cosa ser-ve e quando serve
La CILA è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato.
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia che contiene i lavori da realizzare ed è asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito
indu-striale).
Si tratta di documentazione tecnica fortemente specifica, che deve tenere in considerazione di-versi aspetti e implica importanti responsabilità per il tecnico; proprio per questo, è opportuno
af-fidarsi ad un software per i titoli abilitativi dell’edilizia, in grado di indirizzare e supportare adegua-tamente tutte le scelte tecniche.
Ecco tutti i dettagli sulla CILA: caratteristiche, normativa di riferimento, come compilarla come e quando presentarla e il modello PDF editabile da scaricare.
CILA: cos’è
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia introdotta dalla Legge di conversione n. 73 del 2010 che consente di effettuare determinati lavori su un immobile, senza
modificarne la struttura, senza la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA.
Costituisce una comunicazione contenente un’asseverazione che attesta che il progetto presen-tato rispetti diversi requisiti:
• rispetto delle norme edilizie;
• conformità allo strumento urbanistico approvato e ai regolamenti edilizi vigenti;
• rispetto delle norme di settore (norme tecniche per le costruzioni, energetiche, an-tincendio, paesaggistiche, ambientali, superamento delle barriere architettoniche, ecc.).
Comunicazione inizio lavori asseverata: normativa di riferimento
La CILA è regolata dall’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che è possibile eseguire de-terminati interventi edilizi solo dopo aver comunicato all’amministrazione competente l’inizio
dei lavori. Questi interventi non rientrano nelle seguenti categorie:
• edilizia libera, che non richiede un titolo abilitativo o è soggetta a CIL (Comunicazio-ne Inizio Lavori) ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/01;
• interventi soggetti permesso di costruire (PdC) secondo l’art. 10 D.P.R. 380/01;
• interventi soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) come previsto dall’art. 22 D.P.R. 380/01.
Il rilascio della CILA è condizionato al rispetto dei piani urbanistici, dei regolamenti edilizi e delle normative vigenti in materia edilizia. Inoltre, devono essere osservate le norme specifiche
relative alla sicurezza sismica, antincendio, igienico-sanitaria, efficienza energetica, protezione dal rischio idrogeologico e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, come previsto dal
D.Lgs. 42/2004.
Come fare una CILA
Per presentare correttamente la pratica edilizia CILA occorre predisporre una serie di elaborati (relazione tecnica asseverata, tavole grafiche, progetti di impianti, modelli, ecc.); a tal riguardo è
possibile seguire uno specifico workflow con tutti gli step operativi.
Quando presentare la CILA?
La CILA è obbligatoria per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera (la CILA riveste carattere residuale). Ad esempio, la
manutenzione straordinaria che non altera la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifa-cimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un
sistema a cappotto termico, ecc.
Come presentare la CILA?
Il proprietario dei lavori deve inviare al comune il progetto e la comunicazione di inizio lavori, fir-mata da un tecnico abilitato. Questo tecnico certifica che i lavori:
• rispettano i piani urbanistici e i regolamenti edilizi;
• sono conformi alle normative sismiche ed energetiche;
• non riguardano parti strutturali dell’edificio.
La comunicazione deve includere anche i dati dell’impresa incaricata di eseguire i lavori.
La CILA si presenta allo SUE (sportello unico per l’edilizia) del Comune in cui ricade l’immobile og-getto di intervento. In alcuni comuni è possibile inviarla in maniera telematica, altri prevedono
la consegna manuale, altri ancora prevedono la consegna via PEC.
Quanto tempo ha il comune per controllare la CILA?
Secondo la normativa, la CILA non è sottoposta a un controllo sistematico e non ci sono tempisti-che perentorie da rispettare da parte dell’amministrazione. L’unico obbligo è che la CILA deve es-sere
conosciuta dall’amministrazione, affinché possa verificare che le opere progettate abbiano un impatto modesto sul territorio.
In caso di controlli, il Comune può solo esercitare un potere sanzionatorio, senza la possibilità di respingere la CILA, a meno che non emerga la necessità di un permesso di costruire o che
l’intervento sia in contrasto con le normative urbanistiche. Pertanto, sebbene il Comune possa av-viare verifiche, non è obbligato a farlo entro un termine specifico, e le pratiche possono essere
controllate anche dopo un lungo periodo dal deposito.
Apertura CILA e inizio lavori
Per aprire una CILA, il proprietario deve:
• incaricare un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito) per la pro-gettazione e l’asseverazione;
• trasmettere al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata dal tecnico, attestando la conformità dei lavori;
• indicare i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori.
Una volta presentata la CILA, i lavori possono iniziare lo stesso giorno, senza attendere autorizzazioni comunali. Non esiste una durata esplicita della CILA, ma i regolamenti comunali indicano i
termini per la conclusione dei lavori e le eventuali proroghe.
CILA: cosa serve?
La presentazione della CILA prevede la redazione di alcuni documenti.
Ecco l’elenco dei documenti da allegare alla CILA:
• la relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato;
• la documentazione catastale (visura, planimetria);
• gli elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto);
• documentazione sullo stato legittimo dell’immobile;
• la documentazione sulla sicurezza;
• la documentazione sulla regolarità contributiva;
• la ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al Comune;
• l’atto di provenienza;
• documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto).
Elaborato progettuale
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato.
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla pre-scritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da
parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Quando non serve presentare la CILA?
La CILA non è obbligatoria nel caso di manutenzione ordinaria come le tinteggiature interne, i pavi-menti, i rivestimenti interni, la sostituzione di porte e impianti (senza innovazione). Non occorre
comunicazione o non è sufficiente presentare una CILA in caso di:
• attività edilizia libera secondo l’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (pavimentazione, pannelli solari e fotovoltaici, aree ludiche senza scopo di lucro, manutenzione ordinaria, arredo delle aree
pertinenziali, installazione di pompe di calore, eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio, movimenti di terra, serre sta-gionali non in muratura);
• SCIA edilizia;
• Permesso di costruire.
Quali lavori rientrano nella CILA?
I lavori per cui si richiede la comunicazione di inizio lavori asseverata non devono interessare la struttura dell’edificio (come ad esempio scale, solai, ecc.), non devono modificare né la
volume-tria né la destinazione d’uso dell’edificio.
I lavori sono:
• interventi per rinnovare e sostituire parti di edifici;
• interventi per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
• frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle super-fici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifi-ci e si mantenga
l’originaria destinazione d’uso).
Sarà il tecnico abilitato a farsi carico della responsabilità di dichiarare che i lavori devono essere giustificati da una CILA oppure occorre altro, come una SCIA o il permesso di costruire.
CILA per ristrutturazione edilizia
La CILA è anche necessaria per lavori di ristrutturazione che rientrano nella manutenzione straor-dinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico o la modifica di spazi interni.
CILA per impianto elettrico
Quando si deve rifare o modificare l’impianto elettrico di un’abitazione, può essere richiesta o me-no la presentazione della CILA:
• se si sta pianificando un rifacimento completo dell’impianto elettrico, che include la sostituzione delle condutture, delle prese e di altri accessori, è obbligatorio presentare la CILA. Questo
passaggio è fondamentale per garantire che l’impianto sia sicuro e conforme alle normative vigenti;
• per le modifiche minori, come l’aggiunta di nuovi punti luce o la sostituzione di ap-parecchi, esse possono essere considerate edilizia libera, il che significa che non è ne-cessario presentare la
CILA, a meno che non si tratti di modifiche strutturali significati-ve.
CILA cappotto termico
Per installare un cappotto termico in Italia, è necessario seguire alcune procedure burocratiche specifiche, poiché questo tipo di intervento è considerato manutenzione straordinaria. Il principale
permesso richiesto è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come stabilito dall’articolo 22 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). In alcuni casi, potrebbe bastare una
Comunica-zione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), ma solo se l’intervento non comporta modifiche sostanziali all’edificio.
Se l’edificio è soggetto a vincoli architettonici o paesaggistici, potrebbe essere necessario ottene-re un permesso di costruire, a seconda della natura dell’intervento e delle normative
locali.
Inoltre, è importante consultare le normative edilizie locali e regionali, poiché potreb-bero esserci regole specifiche che influenzano la realizzazione del cappotto termico.
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