Insegne di esercizio
Per installare un'insegna di esercizio, è possibile presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o un'istanza di autorizzazione. La procedura varia a seconda del territorio e delle decisioni dell'amministrazione locale.
SCIA
• Può essere presentata in via informatica
• È un atto privato che comunica l'intenzione di intraprendere un'attività
• In alcuni casi può essere sufficiente per installare un'insegna di esercizio
Istanza di autorizzazione
• Deve essere presentata all'ente territorialmente competente
• Deve includere disegni che rappresentano l'insegna e il luogo in cui verrà esposta
• In alcuni casi può essere necessario pagare dei diritti di istruttoria
Requisiti
• L'insegna deve rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Re-golamento di attuazione
• In alcuni casi, le insegne devono essere installate a una distanza minima dal piano di cal-pestio o dalla carreggiata stradale
• In caso di attività commerciale in un centro storico o in una zona particolare, è possibile doversi attenere a regole più restrittive
Insegne di esercizio che sono visibile dalle tratte Autostradali Italiane .
Per insegna d’esercizio si definisce esclusivamente la scritta in caratteri alfanumerici, completa-ta eventualmente da simboli e da marchi del richiedente, realizzata
e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie al-la stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per
luce riflessa. Pertanto, chiunque inten-da installare un’insegna d’esercizio nella propria sede (sulla facciata, sul tetto dello stabile o an-cora nelle aree di proprietà annesse al fabbricato), che
sia visibile dalle tratte autostradali in concessione e di seguito riportate, deve richiedere il nulla-osta tecnico/autorizzazione per l’installazione della stessa secondo quanto previsto dalla
normativa in vigore.
L’Autorizzazione viene rilasciata al richiedente che intenda installare un’insegna d’esercizio che affacci direttamente sulle tratte in concessione di Autostrade per l’Italia o Altre Società
Autostra-dali . Nel caso in cui, tra il punto ove si intende installare l’insegna d’esercizio e le tratte autostra-dali, vi sia un’altra strada gestita da altro ente, quest’ultimo sarà
competente a rilasciare l’autorizzazione previo Nulla Osta di Autostrade per l’Italia che gestisce la tratta autostradale dal-la quale risulta visibile l’insegna d’esercizio. L’Autorizzazione/Nulla
Osta potrà essere rilasciato solo se, a seguito delle verifiche di conformità, risulta rispettato quanto previsto dal Nuovo Co-dice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dal
relativo Regolamento di at-tuazione ed esecuzione dello stesso (D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495). Una volta ottenuta l’Autorizzazione o Nulla Osta, questo avrà una validità di tre anni allo
scadere dei quali necessiterà di rinnovo mediante apposita richiesta.
Differenza tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria
Indicazioni stradali: sono pubblicità? La differenza tra insegna e pubblicità.
Comprendere la differenza tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria è assai importante ai fini non solo dell’autorizzazione che, per le seconde, va sempre richiesta ma, soprattutto, per il
pagamento della relativa imposta. Difatti, come spiega la giurisprudenza, le indicazioni stradali non sono pubblicità e, quindi, non scontano le relative imposte.
La differenza tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria è contenuta all’articolo 47 del D.P.R. n. 495 del 1992.
In particolare, si considera insegna (o meglio «insegna di esercizio») la scritta in caratteri alfa-numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta.
Si definisce invece cartello quel manufatto rivolto alla diffusione di messaggi pubblicitari o pro-pagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi.
La linea di confine tra «messaggio pubblicitario» e semplice «insegna di esercizio» sta nel fatto che la seconda si limita a segnalare la presenza nei pressi dell’esercizio commerciale mentre il
messaggio pubblicitario è rivolto ai potenziali consumatori ed è rivolto ad esaltare il prodotto e quindi di invogliare la domanda.
Lo scopo dell’insegna di esercizio è solo quello di segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa. È il classico cartello stradale con la “freccia direzionale” che, anche se riproduce i
loghi e i colori dell’attività stessa, serve comunque ad orientare la clientela e a farle comprendere ove si trova l’esercizio commerciale. Ha quindi una funzione non propagandistica ma di
indicazione stradale.
Secondo la giurisprudenza, le insegne di esercizio non devono contenere alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi solo a segnalare la denominazione
dell’impresa medesima. L’insegna pubblicitaria invece è direttamente o indirettamente rivolta a reclamizzare l’attività e/o a farne conoscere la natura, la qualità o anche l’esistenza. Così, secondo
il Consiglio di Stato, un cartello stradale che, oltre alla freccia direzionale, contenga anche l’indicazione dell’indirizzo web della società deve intendersi pubblicità: esso infatti adempie a una
funzione che va oltre quella di indicare di un luogo.
Dicevamo che la differenza tra insegna e pubblicità è determinante per diverse ragioni. La prima è la presenza dell’autorizzazione dell’ente titolare della strada.
A riguardo, l’articolo 23, comma 7, del Codice della Strada vieta «qualsiasi forma di pubblicità lungo autostrade e strade extraurbane principali e relativi accessi». La pubblicità è consentita so-lo
nelle aree di servizio o di parcheggio e va comunque
autorizzata dall’ente proprietario. Sono invece consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite – ma
anche in questo caso previa autorizzazione dell’ente titolare della strada – le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari.
Alta questione inerente alla differenza tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria riguarda le tasse da pagare. La legge [1] esenta dall’imposta le insegne di attività commerciali e di
pro-duzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. L’imposta sulla pubblicità scatta su «ogni forma di comunicazione» [2]. Si tratta di una
formula-zione senz’altro ampia, ma non a tal punto da farvi rientrare anche l’indicazione stradale. Secon-do la giurisprudenza, infatti, la freccia stradale monofacciale, riportante il nome di
un’attività commerciale non ha alcuna valenza di messaggio pubblicitario; al contrario, secondo i giudi-ci [3], si tratta di un’insegna funzionale a fornire alla collettività le informazioni utili a
individuare l’ufficio.
note
[1] Art. 17 co. 1-bis D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
[2] Art. 5, Dlgs 507/93.
[3] Ctr Lombardia sent. n. 1885/20/2021.
Vedi norme vigenti specifiche del settore per il Comune di competenza.
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