Violazione distanza con demolizione manufatto illegittimo
Violazione distanze legali con demolizione manifatto illegittimo.
La vicenda ha inizio quando uno dei proprietari di uno stabile , presenta una progetto, ai sensi della L.219/81 , di ristrutturazione , che tra l'altro prevedeva , la creazione di una nuova scala
in conglomerato cementizio armato, adiacente ad un'altra gia' esistente e condominiale .
L'intenzione del proprietario (T) era quello di sfruttare a proprio piacimento il suolo e l'area di sedime , nonchè i vari livelli in sopraelevazione della scala condominiale preesistente.
L'opponente Sig. (B) si batteva per l'utilizzo della vecchia scala condominiale, senza alcuno spostamento della stessa , anzi riparandola ove necessario.
Lo svolgimento dei fatti : il proprietario (T) ha con forza realizzato la nuova scala e contemporaneamente ha deliberatamente demolito un rampante della scala vecchia condominiale, in quanto voleva
indurre all'altro proprietario (B) a salire per forza maggiore dalla nuova scala . Il massimo della tensione si e' avuto quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco con scale mobili per fare scendere
due persone anziane dalla loro abitazione, ferme nel loro intento di non utilizzare la nuova scala realizzata perchè illeggittima.
Ovviamente queste persone sono state alloggiate in alloggi temporanei fino alla avvenuta ricostruzione del vecchio rampante demolito . Per la realizzazione del ripristino del rampante che collegava
il p. terra al 1 piano , con ordinanza comunale , nella qualita' di tecnico incaricato dal Sig. (B) ho dovuto chiamare la forza pubblica intervenuta con due volanti e svariati agenti per dar corso ai
lavori .Dopo svariati anni di udienze giudiziarie e' stata emessa la sentenza di demolizione della scala illegittima. Giustizia e' fatta.