- LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE -
Dal punto di vista giuridico la successione è l'evento attraverso il quale uno o piu' soggetti -successori o eredi- subentrano in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare un'altra persona
(il defunto o de cuius)
La successione e' disciplinata dal Codice Civile dagli artt.456 e segg., mentre per le imposte dovute valgono le regole dettate dal relativo testo unico, il D.lgs. 346-90, modificato da
numerosi successivi pravvedimenti tra i quali la legge 383/01 -che ha abolito l'imposta di successione, e la Finanziaria 2007 - che l'ha reintrodotta.
Le regole di carattere generale alla successione e le imposte . Argomenti specifichi vanno valutati approfondendo gli argomenti tramite la lettura delle leggi e delle varie direttive
dell'Agenzia delle Entrate. Volemdo con il supporto di un legale.
Chi sono gli eredi
Gli eredi legittimi sono in linea generale - i parenti . Sono ancora esclusi i conviventi, ma ammessi i figli naturali (nati fuori dal matrimonio).
Una distinzione importante per individuare i beneficiari di un'eredita', e' legata all'esistenza o meno di un testamento .
IN ASSENZA DI TESTAMENTO
In questo caso, secondo i principi della successione, gli eredi dell'asse ereditario (mobiliare ed immobiliare) sono il coniuge e figli , poi gli ascendenti (genitori e nonni) ed in ultima analisi
-se non esistono altri parenti- i fratelli e -in rappresentanza degli stessi - i loro figli. Al coniuge spetta, in ogni caso il diritto di abitazione e l'uso del mobilio della casa di residenza
coniugale, se caduta nell'eredita'.
Piu' in particolare:
** Coniuge (senza figli, ascendenti ne' fratelli): 100% del patrimonio al coniuge;
** Coniuge e figlio unico (pur in presenza di ascendenti e fratelli) 50% al coniuge e 50% al figlio,
** Coniuge e piu' figli (pur in presenza di ascendenti e fratelli): 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli in. parti uguali;
** Coniuge ed ascendenti (senza figli ne' fratelli) 2/3 al coniuge, 1/3 agli ascendenti in parti uguali,
** Coniuge e fratelli (senza figli ne' ascendenti): 2/3 al coniuge, 1/3 ai fratelli in parti uguali;
Coniuge, fratelli e ascendenti (senza figli) 2/3 al coniuge, il 25% agli ascendenti in parti uguali, l'8,33% ai fratelli in parti uguali;
** Solo figli (pur in presenza di ascendenti e fratelli) 100% ai figli in parti uguali,
** Solo ascendenti e fratelli (senza figli) 50% agli ascendenti e 50% ai fratelli, in parti uguali*
** Solo ascendenti (senza coniuge ne' figli ne' fratelli): 100% diviso tra gli ascendenti.
** Solo fratelli (senza coniuge' ne' figli ne' ascendenti): 100% diviso tra i fratelli;
Agli altri parenti entro il sesto grado (fino al figlio del secondo cugino), andra' in eredita' l'intero patrimonio in parti uguali solo in caso di assenza dei sopraccitati soggetti.
SE IL TESTAMENTO C'E'
In caso di testamento il bene non deve essere suddiviso necessariamente tra i parenti stretti: c'e' infatti la possibilità di lasciare dei beni a persone estranee (persone care, amici, parenti
lontani). Pertanto il bene potra' essere lasciato a chiunque sia stato indicato.
Pero' attenzìone: figlì e conìugí sono legìttimari e non possono essere diseredati. Dovranno essere comunque ed inderogabìlmente rispettate le quote dì legittìmíta' .
Accettazione dell'eredita', dichiarazione di successione
L'apertura della successione avviene alla morte del de-cuius e presso il tribunale di zona del suo ultimo domicilio. A cio' segue la delazione, ovvero l'offerta dell'eredita ai cosiddetti chiamati
all'eredita". Tale delazione come già visto, puo' avvenire per testamento o per legge.
I chiamati all'eredita' devono valutare se accettare o rinunciare. L'accettazione trasforma il chiamato &l'eredit' in un erede vero e proprio e puo' essere:
ACCETTAZIONE ESPRESSA: il chiamato dichiara espressamente con atto pubblico o scrittura privata di accettare l'eredita' E un atto unilaterale ed irrevocabile.
ACCETTAZIONE TACITA: avviene tramite il compimento di un atto che fa presupporre la sua volonta' di accettare (art.476 c.c.). Cio, per esempio, attraverso l'appropriazione dei beni ereditati o la
loro vendita, donazione, cessione etc.. ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO: e' l'unica forma di accettazione che permette di tenere distinti i beni dell'erede da quelli ereditati dal 'de cuius,
con la conseguenza che l'erede rispondera' ai debiti ereditari solo nei limiti del valore della propria quota "art. 490 c.c.). Tale accettazione deve avvenire mediante dichiarazione da un notaio o
presso la cancelleria del tribunale ove e' aperta la successione.
L'accettazione deve avvenire entro tre mesi e quaranta giorni (tre mesi per fare l'inventano e 4099 per decidere) dall'apertura della successione nel caso in cui il chìamato sia in possesso dei beni
ereditari. Diversamente si puoi accettare entro il termine di prescrizione del diritto, 10 anni.
Presso un notaio o il cancelliere del tribunale puo' anche essere depositato un atto di RINUNCIA. La rinuncia, che fa perdere la qualita' di erede, puo' avvenire entro il termine di prescrizione di 10 anni, e puo' essere fatta a patto di non possedere i beni ereditari e se non si sono compiuti atti che possano determinare l'accettazione tacita. Entro gli stessi 10 anni la rinuncia puo' essere revocata, ma solo nel caso in cui nessun altro erede abbia nel frattempo accettato l'eredita'.
Da precisare che, in caso di legato testanientario, non occorrerebbe presentare alcuna accettazione. E' infatti possibile la sola rinuncia, mentre l'accettazione si da' per certa.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Se l'asse ereditario comprende beni immobili e/o diritti immobiliari, i chiamati all'eredita' (esclusi quelli che hanno rinunciato) e i legatari sono obbligati a presentare la dìchiarazione di
successione ed a pagare, all'atto della presentazione le imposte ipo-catastali, i bolli e la tassa ipotecaria.
La presentazione deve avvenire entro un anno (*) dall'apertura della successione (che in genere corrisponde alla morte del de cuius), all'Ufficio del Registro presso l'ufficio locale dell'Agenzia
delle Entrate del luogo dell'ultima residenza del defunto. Puo' avvenire di persona o tramite raccomandata a/r (in questo caso vale la data di spedizione) e dev'essere fatta utilizzando -pena la
nullita'- lo stampato fornito dall'ufficio del Registro conforme al modello approvato dal Ministero delle Finanze.
La dichiarazione dev'essere correlata da una serie di documenti, tra cui:
- copia autentica dell'atto di pubblicazione del testamento davanti al notaio (ove ci sia testamento);
- certificato di morte o copia autentìca della sentenza dì morte presunta;
- stato di famiglia del defunto e degli eredi e legatari e i documenti probanti la parentela naturale
- eventuali rinunce d'eredita';
- copia autentica degli eventuali accordi per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; - certificato catastale dei fabbricati e dei terreni (uso successione);
- certificato destinazione urbanistica terreni ;
- prospetto delle imposte auto-liquidate (ipotecarie, catastali e bollo).
Se dopo la presentazione sopravvengono eventi che possono dar luogo a cambiamenti riguardanti l'eredita' nonche' maggiorazioni dell'imposta, gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva
o integrativa sempre entro il termine di un anno previsto per la prima dichiarazione.
(*) il termine di presentazione e' stato portato da sei mesi ad un anno nel 2003, per effetto della legge 326/03. I cambiamenti introdotti dalla Finanziaria 2007 e dal decreto fiscale collegato (vedi sotto) non hanno compromesso questa disposizione Pur facendo 'ritornare valida la legge sull'imposta di successione nella versione in vigore prima del 24/10/01 (versione 12 che prevedeva il termine di sei mesi appunto, hanno anche precisato Finanziaria 2007, art. 1 comma 78 lettera c) che il termine resta un anno.
Le imposte da pagare
Due recenti leggi (la finanziaria 2007 legge 296/06- e il decreto fiscale collegato
-d.l. 262 convertito nella legge 286/06-)
hanno reintrodotto l'imposta di successione abrogata nel 2001 (dalla legge 383 riattivando le regole fissate dal vecchio testo unico-il d.lgs. 346/90 nella versione vigente al 24-10-2001, ovvero
prima dell'abrogazione con alcune modifiche inerenti le aliquote e le modalità di calcolo.
Per le successionì aperte prima del 3/10/06 (data di entrata in vigore del decreto 262/06) sono solo dovute le imposte ipo-catastali ed i bolli (da auto-liquidare con la presentazione della
dichiarazione di successione) mentre per quelle aperte successivamente e' dovuta anche la nuova imposta di successione.
CHI DEVE PAGARE
Sono obbligati solidalmente tutti gli eredi per l'intero ammontare dovuto Il coerede che ha accettato con beneficio di inventano e' obbligato nel limite del valore della propria quota ereditaria,
mente il legatario e' obbligato solo per l'imposta relativa al proprio legato uno o piu' beni specificatamente assegnatigli, si veda la scheda IL TESTAMENTO.
QUANTO SI PAGA:
Per le successioni aperte dal 3/10/2006 l'imposta di successione e':
**Per trasferimenti a favore del coniuge e parenti in linea retta: 4% sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiano, il milionedi euro;
**Per trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle: 6%. sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiano, i 100.000 euro;
**Per trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' agli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6% senza franchigia;
**Per trasferimenti a favore di altri soggetti: 8% senza franchigia;
Attenzione: Se il beneficiano dei trasferimenti e' una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della legge 104/92) l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera Vammont8re di 1.500.000 euro
NOTE:
- per "valore netto" si intende il risultato di una somma algebrica che comprende tutte le attivita' e passìvita' ereditate. Il calcolo e' effettuato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con i
dati desunti dalla dichiarazione di successione.
Sui trasferimenti di aziende (o di quote sociali od azioni) fatte ai discendenti e, o al coniuge, non si paga l'imposta, a patto che gli eredi proseguano l'attivita' per un periodo non inferiore ai
cinque anni con rilascio di apposita dichiarazione contestualmente alla dichiarazione di successione (pena la decadenza del beneficio);
SE LA SUCCESSIONE COMPRENDE un IMMOBILE
sono dovute anche le ìmposte ipotecarie e catastali, nella misura del -rispettivamente- 2% ed 1% calcolati sul valore degli immobili, con un minimo di 168 euro.
Queste imposte, unitamente ai bolli devono essere liquidate e pagate dagli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, in autoliquidazione con modello F23 presso qualsiasi
concessionario, banca o ufficio postale.
SE L'IMMOBILE EREDITATO E' PRIMA CASA"
Se per almeno uno degli eredi sono applicabili i benefici prima casa le due imposte sono dovute in misura fissa di 168 euro ciascuna. E' necessario allegare all'atto di successione un
autocertificazione (ai sensi del dpr 445/2000) inerente il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Si possono verificare diversi scenari:
1 - un solo beneficiano e un solo immobile: se vi sonoi requisiti "prima casa" l'agevolazione si applica pagando le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa già detta.
2 - un solo beneficiano e piu' immobili: in questo caso l'agevolazione non puo' che riferirsi ad un solo immobile che deve trovarsi nel comune ove il soggetta ha (o prende entro 18 mesi) residenza
oppure in quello ove lavora. Sugli altri immobili si applicano le imposte intere.
3 - piu' beneficiari e un solo immobile: per godere dei benefici e' sufficiente che uno solo dei beneficiari possegga i requisiti e presenti autocertificazione.
4 - piu' beneficiari e piu' immobili: il beneficio puo' essere goduto una sola volta per ciascun beneficiano per l'immobile a cui questo fa riferimento nell'autocertificazione. Quindi l'agevolazione
puo' essere accordata per tanti immobili quanti sono i beneficiari in possesso dei requisiti.
Nota importante: l'applicazione dell'agevolazione non preclude la possibilita', in sede di successivo acquisto di altra abitazione, di fruire nuovamente dei benefici "prima casa" relativamente
all'imposta di registro (3% anziche' il 7%), poiche' sono diversi i presupposti che legittimano l'acquisto.
Al contrario, i benefici non sono applicabili su eventuali successive successioni o donazioni.
(Circolare Agenzia delle Entrate n.44/E del 71512001)
Liquidazione dell'imposta di successione, accertamenti e riscossione coattiva
LIQUIDAZIONE
La liquidazione dell'imposta avviene da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti sulladichiarazione di successione,, tramite notifica di un apposito '"avviso di
liquidazione" che deve avvenire pena la decadenza -entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione. Il termine entro cui pagare e' di 90 giorni dalla notifica dell'avviso dì liquidazione, pena
il calcolo di interessi semestrali e sanzioni .
In certe condizioni e possibile ottenere una rateizzazione del pagamento dell'imposta di successione, previa presentazione di adeguate garanzie ipoteca, titoli di stato, fideiussione, etc . La
rateizzazione di massimo cinque rate annuali e' ottenibile facendo domanda entro 60gg dalla notifica dall'avviso di liquidazione ed ottenendone autorizzazione entro i successivi 90gg . Sulle rate
saranno calcolati gli interessi.
ACCERTAMENTI E SANZIONI
In caso di irregolarita' formali (errori sui dati o mancanza di uno o piu allegati) ne dara' awiso al contribuente chiedendo di regolarizzarsi entro 60 giorni. La mancata regolarizzazione comportera'
la nullita' della dichiarazione, owero la stessa si intendere come mai presentata.
Se invece l'ufficio ritenesse la dichiarazione incompleta o infedele (mancata indicazione di alcuni beni ereditati, valori indicati in misura minore o non conformi, oneri e passivita' inesistenti,, etc etc) potrebbe provvedere alla sua rettifica ed alla liquidazione dell'eventuale maggìore imposta. La rettifica dev'essere notificata con apposito avviso entro due anni dalla notifica del primo avviso di liquidazione.
In caso di omessa dichiarazione (anche di quella sostitutiva o integrativa) l'accertamento d'ufficio con liquidazione -o riliquidazione- dell'imposta dovuta puo avvenire entro cìnque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
Per conoscere le sanzioni e cosa fare per regolarizzarsi tramite tramite ravvedimento operoso si veda la scheda: 'Sanzioni tributarie amministrative per le abitazioni'
RISCOSSIONE COATTIVA
Se gli avvisi di liquidazione od accertamento non vengono pagati entro il termine previsto scatta la riscossione coattiva. Questa avviene tramite iscrizione a ruolo con emissione di cartelle
esattoriali da parte dei concessionari della riscossione, ai sensi del dpr 43/88 (art.67 e segg.), con tutte le conseguenze di legge
RIMBORSI
Possono avvenire per diversi motivi (pagamenti eccessivi od indebiti, riconoscimento tramite sentenza passata in giudicato dell'appartenenza a terzi di beni per cui e' stata pagata l'imposta
ricomparsa del "morto presunto" pagamenti eccessivi per mutamenti della devoluzione ereditaria, etc etc.
I rimborsi devono essere richiesti -a pena di decadenza del diritto- entro tre anni dal pagamento o dal giorno in cui e' sorto il diritto alla restituzione con domanda da presentarsi di persona o
tramite raccomandata a/r senza busta.